FAQ
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BANDI DI GARA - Chiarimenti sul CUP
Domanda
Nei bandi del GAL Alto Molise, è riportata una specifica per la rendicontazione delle spese: "..... Le fatture elettroniche dovranno riportare la seguente dicitura obbligatoria, pena il mancato riconoscimento della spesa - Fattura oggetto di rendicontazione nell’ambito dell’azione .....". Considerato che può capitare, per mero errore materiale di compilazione delle fatture elettroniche o di non riportare la dicitura o il CUP di riferimento, è perentorio il mancato riconoscimento della spesa o può essere "sanato" in a posteriori?
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Risposta
Fermo restando le disposizioni del bando, tuttavia per questa ed altre casistiche simili, il GAL Alto Molise ha riunito il 6 agosto 2021 beneficiari e tecnici per illustrare le modalità di rendicontazione della spesa degli interventi finanziati con i bandi pubblici per ridurre il tasso di errore. Per l'occasione fermo restando l’obbligatorietà dell’indicazione del CUP sia nella fattura sia nella causale del bonifico bancario, il beneficiario nel caso di mancanza CUP dovrà compilare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni indicando la motivazione della mancata indicazione del CUP, successivamente dovrà apporre su tutte le fatture o altri documenti contabili avente valore probatorio un timbro di annullo o stampigliatura con indicazione del bando, del provvedimento di concessione e del relativo CUP.
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BANDO AZIONE 19.2.3 "Cattedre ambulanti 2.0"
Domanda
1. Il punto 5. della manifestazione di interesse prevede che "Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo galaltomolise@pec.it a far data dal giorno di pubblicazione del presente Avviso e dovranno pervenire entro il 18 MARZO 2022.". Qualora, per varie ragioni, si abbia difficoltà nella trasmissione via PEC, la domanda potrà essere consegnata a mano?
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Risposta
L'Avviso prevede l'esclusività della presentazione della domanda via PEC ma, in considerazione dell'obiettivo della manifestazione di interesse e di una evidente difficoltà di procedere all'invio telematico, potrà essere accettata anche la consegna a mano.
BANDO AZIONE 19.2.4
Domanda
1. La presente per richiedere un chiarimento sull'art. 5 del bando in oggetto. Nell'articolo si afferma che "Un proponente può presentare una sola domanda di sostegno scegliendo una sola tipologia di intervento, qualora un proponente presenti più domande saranno irricevibili tutte le domande successive alla prima". Si richiede quindi se un soggetto che intenda presentare la domanda quale beneficiario per la tipologia 2 possa partecipare alla tipologia 1 solo come facente parte del partenariato, non beneficiario, e quindi senza usufruire di alcun contributo.
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Risposta
L'art. 5 del Bando specifica che "Un proponente può presentare una sola domanda di sostegno scegliendo una sola tipologia di intervento, qualora un proponente presenti più domande saranno irricevibili tutte le domande successive alla prima.". Per proponente è da intendersi l'azienda che rilascia la domanda di sostegno sul SIAN con un proprio fascicolo aziendale e relativo CUA. Quanto previsto nell'art. 5 del Bando si applica solo nel caso in cui vengono rilasciate due domande di sostegno sul SIAN con lo stesso CUA.
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Domande
1. In relazione all'art. 9 (spese ammissibili) della tipologia 3 del Bando 19.2.4 si chiede se le spese propedeutiche inerente il progetto (art. 6 per la tipologia di intervento 3 - recinzione metallica/elettrica) da redigere a firma del tecnico abilitato, sono ammesse a rendicontazione.
2. In riferimento all'azione 19.2.4 e nello specifico la "realizzazione di recinzioni", si chiede se le competenze tecniche sono incluse o meno nelle spese ammissibili. All'art. 9 del bando si parla di spese generali (non so se le spese tecniche possono rientrare in questa categoria) e si fa riferimento al Reg. UE 1305/2013, art. 45.2.c) ma pare che questo articolo non sia compatibile con quanto indicato. Si chiede delucidazione in merito.
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Risposte
Considerato che le domande formulate sono riconducibili entrambe alla richiesta sull’ammissibilità delle spese tecniche per la presentazione del progetto, si risponde in maniera univoca.
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L’art. 9 del Bando 19.2.4, al penultimo capoverso, riporta testualmente:
“Le spese generali, limitatamente a quelle riferite all’art. 45.2 c) Reg (UE) 1305/2013, sono riconosciute se effettuate nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.”
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L’art. 45 comma 2 del Regolamento recita che:
“2. Sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le seguenti voci di spesa:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);”
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In virtù di quanto previsto negli articoli sopra riportati, le spese generali sono collegate alle spese tecniche per cui possono essere ammessi a finanziamento i costi finalizzati alla presentazione dell’istanza. Si precisa che le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 5% del totale delle spese ammissibili dell’operazione, così come stabilito dal PSR Molise 2014-2020.
Infine si ricorda che,per dimostrare la ragionevolezza degli onorari dei professionisti, è necessario allegare almeno 3 preventivi reperiti da 3 fornitori differenti, come stabilito da Agea nella modalità di controllo della ragionevolezza della spesa.
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BANDO AZIONE 19.2.6
Domanda
Nell’ambito della tipologia di interventi connessi al prodotti turistici outdoor e natura, di cui all’art. 9 del Bando Azione 19.2.6, è ammissibile l’acquisto di mezzi di trasporto di diversa tipologia (ad es. bici, motoslitte, quad, ecc.) per consentire ai turisti/visitatori di fruire del patrimonio naturale locale e di avere accesso alla pratica di specifici sport?
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Risposta
Il Bando prevede investimenti materiali per i seguenti costi ammissibili:
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ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili (limitatamente ad interventi quali: sistemazione di aree gioco e percorsi salute all’aperto ludico-ricreative, realizzazione di percorsi e punti di sosta e di rifornimento per ciclo-turismo e ippici; apertura di servizi wellness e fitness all’interno di strutture ricettive; apertura di nuovi laboratori artigianali a fini didattici; punti vendita aziendali e di degustazione e di accoglienza ai visitatori);
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acquisto di nuovi macchinari, arredi ed attrezzature (ad es non limitativo interventi per migliorare l’accoglienza e la comunicazione ai visitatori, noleggio bici e strutture atte alla loro manutenzione; attrezzature per wellness e fitness; attrezzature per nuovi laboratori e per laboratori per la didattica).
L’acquisto dei mezzi riportati come esempio nella domanda, seppur non ben esplicitati nel Bando, può essere ricondotto nell’ambito della categoria “acquisto di nuovi macchinari, arredi ed attrezzature” fermo restando la coerenza del progetto con le tipologie di investimento connesse ai prodotti turistici outdoor, natura, cultura e enogastronomia, capace di migliorare l’offerta di servizi turistici sul territorio e di aumentare la multifunzionalità dell’impresa.
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Domanda
Una azienda operante nelle produzioni tipiche del territorio vorrebbe partecipare al Bando acquistando un mezzo per la vendita ambulante di prodotti enogastronomici del territorio. Consentito l’acquisto e/o l’adeguamento di mezzi per tali finalità?
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Risposta
Il Bando, tra le tipologie di intervento, prevede il prodotto turistico dell’enogastronomia (sostegno ad interventi che si connotino per tutti gli aspetti di forte richiamo agli elementi tipici del territorio quali ad es. percorsi del gusto, laboratori di cucina, punti vendita aziendali, ecc.) e tra le spese ammissibili l’acquisto di nuovi macchinari, arredi ed attrezzature (ad es non limitativo interventi per migliorare l’accoglienza e la comunicazione ai visitatori, noleggio bici e strutture atte alla loro manutenzione; attrezzature per wellness e fitness; attrezzature per nuovi laboratori e per laboratori per la didattica).
L’acquisto del mezzo per la vendita ambulante di prodotti enogastronomici del territorio, seppur non ben esplicitato nel Bando, può essere ricondotto nell’ambito della categoria “acquisto di nuovi macchinari, arredi ed attrezzature” fermo restando la coerenza del progetto con la tipologia di investimento connessa al prodotto turistico enogastronomia, capace di aumentare la multifunzionalità dell’impresa e di connotarsi per tutti gli aspetti di forte richiamo agli elementi tipici del territorio.
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BANDO AZIONE 19.2.8
Domanda
Il Bando ammette costi per la realizzazione di segnaletica ed eventuale rimozione di quella esistente funzionale all’installazione di nuovi cartelli, soluzioni web e soluzioni ICT connessi alla segnaletica per migliorare l’accesso e la fruibilità dei siti di interesse turistico-culturale e naturalistico. Ai fini della valorizzazione del Logo “Alto Molise” riportato nell’allegato al Bando, è ammissibile la fornitura e posa in opera di una segnaletica tridimensionale da allestire negli edifici pubblici e nei luoghi pubblici di maggior afflusso dei Comuni dell’area GAL?
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Risposta
E’ ammissibile sempre che il progetto preveda la realizzazione di una segnaletica integrata che permetta di rendere maggiormente identitario e riconoscibile il territorio dell’Alto Molise utilizzando un marchio realizzato e registrato direttamente dal GAL e riportato all’Allegato 2 del Bando.
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Domanda
Due aggregazioni di Comuni con due Capofila diversi, costituitesi ai sensi dell’art. 30 del TUEL, decidono di presentare in forma congiunta una proposta unica in risposta al Bando 19.2.8. Entrambe le convenzioni hanno come organo propositivo e di indirizzo la Conferenza dei Sindaci e prevedono la possibilità di stipulare ulteriori accordi e approvare iniziative da candidare su altri bandi o programmi. Ai fini della presentazione della domanda, è sufficiente il Verbale della Conferenza dei Sindaci congiunto delle due aggregazioni che approva l’iniziativa da candidare in risposta al Bando 19.2.8 e individua un nuovo Capofila o c’è bisogno di ulteriori atti amministrativi?
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Risposta
Il Bando prevede che l’intervento è ammissibile esclusivamente in presenza della seguente condizione:
che sia stato sottoscritto un “Accordo di collaborazione” ai sensi dell’ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. o una “Forma associativa” tra enti locali prevista dal Capo V del Titolo II del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che sia stato individuato un ente capofila che:
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si configuri come coordinatore del progetto;
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operi in rappresentanza di tutti i soggetti aderenti al partenariato e sia l’unico soggetto referente per quanto riguarda i rapporti con altri organismi (GAL, Regione, Agea);
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presenta la domanda di sostegno e le successive domande di pagamento in nome e per conto dei componenti il partenariato,rappresentandoli in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di sostegno;
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invia tutte le comunicazioni, comprese le richieste di variante, agli organismi GAL, Regione, Agea
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riceve il versamento degli aiuti da parte di Agea.
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Dal quesito si evince l’esistenza di due forme associative ai sensi dell’art. 30 del TUEL già costituite. Pertanto, nel rispetto di quanto prevedono sia dalle convenzioni in essere che dalle vigenti normative in materia, il Verbale congiunto delle due aggregazioni, che approva in sede di Conferenza dei Sindaci l’iniziativa e individua un nuovo capofila, è sufficiente per l’ammissibilità dell’intervento. Il Verbale e le Convenzioni dovranno essere allegate alla domanda per verificare che le stesse Convenzioni prevedano la stipula di ulteriori accordi per altre iniziative. Tuttavia, il Verbale dovrà riportare le condizioni previste dal Bando per il Comune capofila individuato.
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Domanda
Un Comune è capofila di un raggruppamento di Enti e sta predisponendo la domanda di sostegno in risposta al Bando Azione 19.2.8 del Gal Alto Molise in scadenza il prossimo 14 novembre 2020.
La Convenzione che regola i rapporti tra i Comuni assegna al Capofila i compiti e le funzioni per la redazione e l’esecuzione del progetto, tra queste la richiesta di eventuali pareri e autorizzazioni. Su questo aspetto specifico si chiede un chiarimento interpretativo.
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L’art. 7 del Bando recita:
“La busta sigillata, al suo interno dovrà contenere la seguente documentazione:
…..
8) eventuali specifiche autorizzazioni e/o pareri;
…..
13) titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.) qualora obbligatorio;
….”
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L’art. 12 che disciplina, tra le altre, la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande di sostegno recita che:
“…..
La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza da parte del GAL Alto Molise mediante l’esame della:
- Presentazione entro i termini
- Presenza della Domanda (MUD) firmata dal rappresentante legale
- Presenza di valido documento di identità
- Documentazione di cui al precedente art. 7, in particolare i documenti di cui ai punti 1), 3) e 6).
……”.
Inoltre, sempre l’art. 12, prevede che:
“….
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.).
Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il GAL Alto Molise assegna un termine decadenziale di 5 giorni consecutivi per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
….”
In virtù di quanto riportato nel Bando, un progetto che ha bisogni di pareri e/o autorizzazioni può intendersi la sola richiesta di tali pareri sufficiente alla presentazione della domanda? In considerazione che il rilascio di detti pareri non è dipendente dalla volontà del proponente. Resta inteso che il proponente comunque si impegna a richiederli entro la data di scadenza del bando e a consegnarli nel corso dell’istruttoria.
Risposta
Se il progetto necessita di specifiche autorizzazioni e/o pareri, per soddisfare quanto previsto all’art. 7 si possono allegare alla domanda di sostegno le relative richieste agli enti competenti. Si precisa altresì che i pareri definitivi ottenuti devono essere comunque prodotti prima del provvedimento di concessione del finanziamento.
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Domanda
All'art. 7 punto 5 del Bando 19.2.8 vengono richiesti "...provvedimenti dell’organo competente di approvazione del progetto (definitivo o esecutivo) ....". Nello stesso articolo, al punto 8 vengono richieste " ..eventuali specifiche autorizzazioni e/o pareri ..." e al punto 12 ".... titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), qualora il titolo richiesto non risulti ancora rilasciato da uno o più enti competenti o non sia efficace al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata ai fini del rilascio ....".
Ai fini della presentazione della domanda si chiede se è necessario l'atto amministrativo di approvazione del progetto definitivo (che presuppone l'acquisizione di tutti i pareri cosi come previsto dall'art. 24 del Codice) oppure è sufficiente l'atto che approva gli elaborati, redatti a livello definitivo, sui quali verranno richiesti i successivi pareri.
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Risposta
Considerato che il bando lascia la possibilità al proponente di acquisire le autorizzazioni anche dopo la presentazione della domanda (punto 12 dell'art. 7) è sufficiente l'atto amministrativo che approva gli elaborati redatti al livello di definitivo rimandando ad un atto successivo l'approvazione definitiva comprensiva dei pareri acquisiti dagli enti competenti.
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